Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 recante “Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria”

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Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 recante “Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria”

Si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n.101 del 2-5-2019 è stato pubblicato il decreto-legge indicato in oggetto, che introduce misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.

Il provvedimento è stato emanato tra l’altro ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure in materia di carenza di personale sanitario, di formazione sanitaria, di carenza di medicinali e altre misure, tutte volte a garantire e a promuovere la continuità nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e ad assicurare una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale nonché una migliore erogazione delle prestazioni. Il testo prevede un nucleo di misure di natura eccezionale e, dunque, con una vigenza ben limitata nel tempo, volte a realizzare un regime speciale per la gestione commissariale del servizio sanitario della Regione Calabria. Inoltre si prevedono norme in deroga ai limiti di spesa per le assunzioni di personale medico e paramedico, in modo da poter far fronte alle attuali carenze, nonché altre disposizioni in tema di formazione specifica in medicina generale, di carenza di medicinali e di riparto del Fondo sanitario nazionale, tutte finalizzate a garantire una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.

In particolare si rileva che il comma 1 dell’art.12 (Disposizioni sulla formazione in materia sanitaria e sui medici di medicina generale) è volto ad ovviare alla difficoltà degli Atenei ad adeguarsi alla nuova disciplina prevista dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 maggio 2018, n. 58 in materia di esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo. La suddetta diposizione posticipa l’entrata in vigore del nuovo regolamento per l’abilitazione a medicina alla sessione di esame prevista per il mese di luglio dell’anno 2021. Conseguentemente, viene chiarito che alle prove di esame relative agli anni 2019 e 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445. Il comma 3 prevede che “fino al 31 dicembre 2021 i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale e già risultati idonei al concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, che siano stati incaricati, nell’ambito delle funzioni convenzionali previste dall’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l’accesso al corso di formazione specifica in medicina generale, accedono al predetto corso, tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio. Accedono in via prioritaria all’iscrizione al corso coloro che risultino avere il maggior punteggio per anzianità di servizio maturata nello svolgimento dei suddetti incarichi convenzionali, attribuito sulla base dei criteri previsti dall’accordo collettivo nazionale vigente per il calcolo del punteggio di anzianità di servizio. I medici già iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale sono interpellati, in fase di assegnazione degli incarichi, comunque in via prioritaria rispetto ai medici di cui ai periodi precedenti. Il numero massimo di candidati ammessi al corso è determinato entro i limiti consentiti dalle risorse di cui al successivo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, relativi alle ulteriori spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale fino ad un massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019,in relazione al corso 2019-2021, 2020, in relazione al corso 2020-2022 e 2021, in relazione al corso 2021-2023, si provvede col vincolo di pari importo delle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale, cui concorre lo Stato, con ripartizione tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle effettive carenze dei medici di medicina generale calcolate sulla base del numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti”.

Il comma 4, interviene, apportando alcune integrazioni alle misure già introdotte dall’articolo 9, sempre in materia di formazione specifica in medicina generale, dal decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, costituendone un corollario. In particolare, la lettera a), precisa che in relazione alla vigente disposizione di cui al predetto articolo 9, comma 1, quarto periodo del citato decreto legge n. 135/2018 che dispone in tema di decadenza dall’incarico assegnato in caso di mancato conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale, sono salvaguardati in ogni caso i periodi di sospensione (gravidanza, malattia, assenze per motivi personali autorizzate) di cui all’articolo 24, commi 5 e 6 del decreto legislativo 368/1999. La lettera b), integrando l’attuale comma 2 dell’articolo 9, chiarisce che le regioni e le province autonome possono prevedere limitazioni del massimale di assistiti in carico o del monte ore settimanale da definire nell’ambito dell’Accordo collettivo nazionale e possono, altresì, organizzare corsi anche a tempo parziale.

Il comma 5, apporta alcune modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante “Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE”, e, in particolare agli articoli 21,comma 1, prevedendo per l’esercizio dell’attività di medico chirurgo di medicina generale, alla luce delle disposizioni introdotte dall’articolo 9 del citato decreto legge 135/2018, in alternativa al possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, l’iscrizione al corso di formazione, e 24, comma 3, con l’abrogazione delle lettere d) ed e). Tali lettere concernono condizioni per l’organizzazione dei corsi di formazione a tempo parziale da parte delle regioni e possono ritenersi ricomprese nelle precedenti lettere a), b), e c), in osservanza del disposto dell’articolo 22 della Direttiva 2005/36/CE, il quale prevede che gli Stati membri possono autorizzare una formazione a tempo parziale, alle condizioni previste dalle autorità competenti, facendo sì che la durata complessiva, il livello e la qualità di siffatta formazione non siano inferiori a quelli della formazione continua a tempo pieno, condizioni già riprese da tali lettere.

Il comma 6 dell’articolo in esame interviene sull’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in tema di disciplina dei rapporti tra il SSN e i medici di medicina generale, prevedendo delle integrazioni ai principi di cui devono tener conto gli Accordi collettivi nazionali. In particolare, con la lettera a) s’integra il principio di cui alla lettera b-quinquies, demandando agli accordi la possibilità di prevedere, senza ulteriori nuovi oneri, un incremento del massimale degli assistiti a carico di ogni medico di medicina generale nell’ambito delle forme organizzative multiprofessionali di cui alla legislazione vigente, laddove viene prevista la presenza oltre al collaboratore di studio anche di personale infermieristico. Con la lettera b) si aggiunge la lettera m-quater, con cui, per cercare di risolvere il problema delle zone carenti che ad oggi sono rifiutate dai medici di medicina generale, s’introducono principi che consentano di stabilire nell’ACN specifiche misure che, da un lato, incentivino l’assunzione degli incarichi nelle zone disagiate, e dall’altro disincentivino i medici inseriti in graduatoria a non accettare tali incarichi.

In conclusione al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega il testo integrale del decreto-legge indicato in oggetto. Sarà cura di questa Federazione seguire l’iter per la conversione in legge del provvedimento.

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