SOLLECITO A DOTARSI DI INDIRIZZO PEC E DI COMUNICARLO ALL’ORDINE

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SOLLECITO A DOTARSI DI INDIRIZZO PEC E DI COMUNICARLO ALL’ORDINE

Facendo seguito a precedenti comunicazioni sulla necessità di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, si ritiene opportuno segnalare che la FNOMCeO ha provveduto a pubblicare l’Elenco riservato con i dati identificativi degli iscritti agli Ordini con il relativo indirizzo di PEC di cui all’art. 16, comma 7, del D.L. 185/08 – Albo unico nazionale di cui all’art. 3 del D.P.R. 137/12 .

Con riferimento specifico ai dati forniti dagli Ordini provinciali secondo flussi informatici, l’art. 16, comma 7 e 7-bis, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 prevede che “i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto (si ricorda che l’anno era il 2009). Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata“.

Pertanto, alla luce della disposizione sopracitata, nonchè su continui solleciti da parte della FNOMCeO reiteriamo la richiesta di comunicarci il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

Ciò si rende necessario in quanto i dati in possesso della FNOMCeO sono largamente incompleti, (noi ne abbiamo potuto fornire solo una bassa percentuale sul numero degli iscritti).

La richiesta in oggetto si ritiene necessaria anche considerato la disposizione di cui all’art. 5 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante “Posta elettronica certificata – indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti” che prevede che “al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INT-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.

2.L’Indice nazionale di cui al comma 1 è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. L’accesso all’INT-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web e senza necessità di autenticazione. L’indice è realizzato in formato aperto, secondo la definizione di cui all’articolo 68, comma 3.

4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento dei costi e dell’utilizzo razionale delle risorse, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, si avvale per la realizzazione e gestione operativa dell’Indice nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del registro imprese e ne definisce con proprio decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di accesso e di aggiornamento.

5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le modalità e le forme con cui gli ordini e i collegi professionali comunicano all’Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi”.

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