Certificati — imposta di bollo

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Certificati — imposta di bollo

In riferimento all’applicazione dell’imposta di bollo sui certificati richiesti dagli iscritti agli albi, si rileva quanto segue:

L’art. 3, comma 1, della tariffa – Parte prima – Allegato A del DPR 642/72 e successive modificazioni e integrazioni recante “Disciplina dell’imposta di bollo” prevede con riferimento agli enti pubblici che tutti gli atti inerenti alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili siano soggetti ad imposta di bollo di euro 16,00.

All’uopo il Ministero dell’Economia ha convenuto che tutte le istanze rivolte agli Ordini, volte a ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo (domande di iscrizione, trasferimenti, cancellazioni, iscrizione a vari elenchi) o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili, necessitano dell’imposta di bollo.

Si sottolinea che i certificati possono essere rilasciati in esenzione dall’imposta di bollo per i casi elencati nel D.P.R. 642/72 o nei casi previsti da altre norme speciali. Il richiedente ha l’obbligo di citare all’Ordine a cui fa richiesta di certificazione l’uso e la norma che esenta dall’imposta di bollo, che deve essere citata obbligatoriamente sul certificato rilasciato.

Di seguito si riportano alcune casistiche di particolare interesse per gli Ordini territoriali.

In relazione al caso in cui il medico o l’odontoiatra richieda al proprio Ordine un certificato relativo al proprio status formativo con i crediti ECM acquisiti, si rileva che lo stesso sarà oggetto di imposta di bollo. In questo caso andrà inoltre apposta nel certificato la dicitura di cui all’art. 40, comma 02, del D.P.R. 445/2000 (II presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi).

Con riferimento al certificato di good standing si evidenzia che esso come tutte le certificazioni è assoggettato all’imposta di bollo, con l’esclusione dei casi di esenzione previsti dal D.P.R. 642/72 e da alcune leggi speciali. Si ricorda che il Ministero della Salute è l’Autorità competente deputata a rilasciare i certificati di onorabilità professionale (Good standing) per i medici ed odontoiatri operanti in Stati membri della U.E., della Confederazione Svizzera e dell’area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein).

Nell’ambito del procedimento disciplinare la richiesta dell’iscritto, volta a ottenere copia degli atti del suo deferimento, è esente dal campo di applicazione dell’imposta di bollo ai sensi dell’art. 3 — Allegato B – del DPR 642/72 e successive modificazioni e integrazioni.

La richiesta degli iscritti volta all’acquisizione del PIN presentata all’Ordine è esente dall’imposta di bollo.

Si sottolinea inoltre che i certificati di iscrizione all’albo richiesti da organizzazioni di volontariato sono esenti da imposta di bollo. La norma che esenta dall’imposta di bollo deve essere citata obbligatoriamente sul certificato rilasciato (art. 82, comma 5, D.Lgs. 117/17 – Codice del Terzo Settore).

Si rileva che con l’entrata in vigore delle disposizioni della Legge 183/11 le certificazioni rilasciate dalla pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del dpr 445/2000. Conseguentemente le amministrazioni pubbliche (Ordini professionali) e i gestori di pubblici servizi non possono accettarli né richiederli, tanto più in quanto tali comportamenti integrano, per espressa previsione, violazione dei doveri d’ufficio ai sensi dell’art. 74, comma 2, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

L’art. 43, comma 1, del D.P.R. 445/2000 come modificato dall’art. 15, comma 1, lett. c), della Legge 183/11 prevede che “le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato”.

Pertanto, allorquando, su richiesta di medici o odontoiatri, gli Ordini rilasceranno certificati di iscrizione da produrre a soggetti privati, dovranno apporvi a pena di nullità la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

Infine si rileva che accade di frequente che iscritti agli albi chiedano espressamente certificati “in carta libera”; tuttavia se non si cita la norma in base alla quale il certificato richiesto va esente dal bollo, l’Ordine non può aderire a tale richiesta senza incorrere nelle sanzioni previste dalla legge.

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