Sentenza Cassazione n. 7776/15 – rimborso tassa iscrizione registro speciale avvocati

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Sentenza Cassazione n. 7776/15 – rimborso tassa iscrizione registro speciale avvocati

Visto l’enorme eco che ha suscitato la sentenza in oggetto e le iniziative che si sono poste in essere anche in campo sanitario, per opportuna conoscenza, si riporta parere della FNOMCeO:

Oggetto: Sentenza Cassazione n. 7776/15 – rimborso tassa iscrizione registro speciale avvocati.

Cari Presidenti,

alcuni Ordini hanno posto il quesito in merito all’applicabilità o meno ai professionisti sanitari della recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – n. 7776 del 16 aprile 2015 (All. n. 1), con la quale è stato attribuito il diritto al rimborso della tassa annuale di iscrizione all’albo speciale nei confronti dell’avvocato che esercita la professione in via esclusiva quale dipendente pubblico.

Nello specifico, la Cassazione, a seguito di un contenzioso tra l’INPS e un suo dipendente che svolgeva l’attività di avvocato e aveva avanzato richiesta di rimborso della tassa d’iscrizione nell’elenco speciale, annesso all’albo di appartenenza e riguardante gli avvocati degli enti pubblici, ha stabilito il seguente principio di diritto:

“Il pagamento della tassa annuale di iscrizione all’Elenco speciale annesso all’Albo degli avvocati, per l’esercizio della professione forense nell’interesse esclusivo dell’Ente datore di lavoro, rientra tra i costi per lo svolgimento di detta attività, che, in via normale, devono gravare sull’Ente stesso. Quindi, se tale pagamento viene anticipato dall’avvocato-dipendente deve essere rimborsato dall’Ente medesimo, ín base al principio generale applicabile anche nell’esecuzione del contratto di mandato, ai sensi dell’art. 1719 cod. civ., secondo cui il mandante è obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell’incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari”.

Non vi è dubbio che questa sentenza sia da riferirsi al caso di specie e vincola solo i soggetti che siano stati parte nella causa, viste le peculiarità, proprie del contratto di mandato, connesse sia alla natura del contratto di lavoro che lega il professionista all’Ente datore di lavoro, sia all’esistenza di un elenco speciale per l’esercizio della professione forense nell’interesse esclusivo dello stesso Ente, inesistente nelle professioni sanitarie.

Tali ragioni inducono questa Federazione, al momento, a protendere per l’inapplicabilità, sic et simpliciter, della sentenza ai professionisti sanitari, seppure dipendenti in regime di esclusività. Di fatto allo stato attuale la sentenza indicata in

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ha valore solo per la professione di avvocato e non è estendibile alle professioni sanitarie per l’assenza di elenchi speciali annessi ai rispettivi albi.

Al tempo stesso si rileva che gli Ordini provinciali, nell’ambito della propria attività amministrativa, potranno valutare l’opportunità di rilasciare agli iscritti, che lo richiedano, una certificazione che attesti il costo dell’iscrizione sostenuto sia per l’anno corrente sia per i dieci anni pregressi.Ciò detto, fermo restando la posizione sopra evidenziata e nell’attesa di verificare gli sviluppi di tale problematica, la questione verrà portata all’Ordine del Giorno del prossimo Comitato Centrale.

Infatti secondo la sentenza n. 7776/15 la prescrizione del diritto a farsi rimborsare gli anni di tassa d’iscrizione pagati è decennale e non quinquennale.

Cordiali saluti

Roberta Chersevani

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