Decreto 9 agosto 2013 -Disciplina dei contenuti e delle procedure della comunicazione del rinnovo di validità della patente

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Decreto 9 agosto 2013 -Disciplina dei contenuti e delle procedure della comunicazione del rinnovo di validità della patente

Si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2013 è stato pubblicato il decreto 9 agosto 2013 recante “Disciplina dei contenuti e delle procedure della comunicazione del rinnovo di validità della patente”.

Il suddetto decreto all’art. 1 prevede che i medici e le strutture di cui all’art. 119, comma 2, del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. (Nuovo codice della strada), all’esito di ciascuna visita medica per la conferma dei requisiti di idoneità psichica e fisica alla guida di veicoli a motore, debbano trasmettere per via telematica all’ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici una comunicazione dei contenuti del certificato medico completa con tutti i dati dell’interessato, redatta nel rispetto della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 196/03. Si rileva che l’art. 119, comma 2, del D.Lgs. 285/92 dispone che “l’accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall’ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L’accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o in quiescenza o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L’accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l’attività di accertamento negli ultimi dieci anni

abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici”.

L’art. 2 del decreto 9 agosto 2013 dispone che unitamente alla comunicazione di cui all’art. 1 il sanitario

– l’ufficio che procede all’accertamento trasmetterà nelle medesime forme anche la foto e la firma dell’interessato. L’art. 3, comma 1, prevede che, al ricevimento di tutti questi dati, il sistema informatico centrale della motorizzazione genera una ricevuta recante i dati anagrafici del titolare di patente, il numero e la categoria della stessa, le eventuali prescrizioni relative al conducente o a modifiche del veicolo e la nuova data di scadenza della patente stessa. 11 comma 2 dispone che il medico, stampata in carta semplice la ricevuta di cui al comma 1, la consegna immediatamente all’interessato. Il comma 3 prevede che tale ricevuta è valida ai fini della circolazione fino al ricevimento del duplicato della patente di guida e comunque non oltre 60 giorni dalla data del rilascio.

In conclusione al fine di consentirne un esame più approfondito si allega copia del provvedimento indicato in oggetto (AII. n. 1)

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