Certificati di Malattia per Personale Polizia di Stato

Medice Cura Te Ipsum

Certificati di Malattia per Personale Polizia di Stato

Si ritiene opportuno trasmettere la nota inviata dal Ministero dell’interno alla FNOMCeO inerente alla trasmissione per via telematica dei certificati di malattia e alle particolari disposizioni previste dalla normativa vigente per la Polizia di Stato (All. n. 1).
OGGETTO: Nota del Ministero dell’Interno — Trasmissione telematica dei certificati di malattia —Particolari disposizioni per la Polizia di Stato

Con la sopraccitata nota il Ministero dell’Interno ha segnalato alla FNOMCeO “comportamenti difformi” da parte dei medici convenzionati in ordine alla certificazione rilasciata al personale appartenente alla Polizia di Stato.
E’ bene subito ribadire che ai sensi della normativa vigente al personale appartenente alla Polizia di Stato deve essere rilasciato esclusivamente il certificato medico in forma cartacea, con prognosi e diagnosi. I medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale nel caso di specie, quindi, non debbono inviare il certificato per via telematica.
Come è noto, infatti, l’art. 55-septies del D.Lgs. 165/01, introdotto dall’art. 69 del D.Lgs. 150/09 recante “Controlli sulle assenze”, dispone che in tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia all’Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente. L’inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l’applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi.
La normativa inerente ai certificati di malattia sopraccitata è stata estesa ai sensi dell’art. 25 della legge 183/10 anche ai dipendenti dei datori di lavoro privati al fine di uniformare il regime legale del rilascio e della trasmissione dei certificati in caso di assenza per malattia.
Restano escluse dal campo di applicazione di tali disposizione il personale in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3 del D.Lgs. 165/01 (magistrati, avvocati dello Stato, professori universitari, personale appartenente alle forze armate e alle forze di polizia, corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale delle carriere diplomatiche e prefettizie e le altre categorie che ai sensi del citato art. 3 sono disciplinate dai propri ordinamenti). Per queste categorie i medici compilano i certificati ancora nella forma cartacea e le amministrazioni accettano i relativi documenti nella stessa forma con le consuete modalità di produzione o trasmissione da parte del dipendente interessato.
Inoltre il Ministero dell’Interno nella nota allegata pone in evidenza la previsione di cui all’art. 61 del DPR n. 782 del 1985 che dispone che il personale della Polizia di Stato che per ragioni di salute non ritenga di essere in condizione di prestare servizio deve darne tempestiva notizia telefonica al capo dell’ufficio, reparto o istituto da cui dipende, trasmettendo, nel più breve tempo possibile, il certificato medico da cui risulti la diagnosi e la prognosi“.
Ciò detto, nell’invitare tutti gli Ordini provinciali a dare nell’ambito della propria competenza territoriale la massima diffusione alla nota del Ministero dell’Interno, è parere di questa Federazione che problemi di difformità sul territorio nazionale in ordine alla fattispecie indicata in oggetto non derivino da una errata interpretazione della legge da parte dei medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, ma nella gran parte dei casi dalla mancata richiesta del certificato medico cartaceo da parte dei dipendenti sopraccitati esclusi dal campo di applicazione della nuova normativa.

LEGGI ALLEGATO N. 1

Skip to content