Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia

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Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia

Si rende noto che sulla GU n. 112 del 15-5-2010 è stata pubblicata la CIRCOLARE 11 marzo 2010, n. 1: “Indicazioni operative per la trasmissione per via telematica dei certificati di malattia, ai sensi dell’articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall’articolo 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150″ il cui testo riportiamo per opportuna conoscenza:

                                  Alle Amministrazioni  pubbliche  di
                                  cui  all’art.  1,  comma   2,   del
                                  decreto legislativo n. 165 del 2001
 
Premessa.
  L’art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
introdotto dall’art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.
150, prevede che  il  certificato  medico  attestante  l’assenza  per
malattia dei dipendenti pubblici sia  inviato,  per  via  telematica,
direttamente all’INPS dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica
che lo rilascia,  secondo  le  modalita’  stabilite  dalla  normativa
vigente per la trasmissione telematica  dei  certificati  medici  nel
settore privato. Una volta ricevuto il certificato, l’INPS  lo  invia
immediatamente, sempre per  via  telematica,  all’amministrazione  di
appartenenza  del  lavoratore.  La   citata   norma   specifica   che
l’inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica  come  sopra
descritti  costituisce  illecito   disciplinare   e,   in   caso   di
reiterazione,   comporta   il   licenziamento   o,   per   i   medici
convenzionati, la decadenza dalla convenzione.
  Le regole tecniche applicabili al settore  privato  sono  contenute
nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo  2008,
adottato ai sensi dell’art. 50, comma  5-bis,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, recante «Attuazione dell’art.  1,  comma  810,
lettera c), della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  in  materia  di
regole tecniche e trasmissione dati di natura sanitaria,  nell’ambito
del Sistema pubblico di connettivita’», e nel decreto  del  Ministero
della salute, di  concerto  con  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e con il Ministero dell’economia e  delle  finanze,
sentito l’INPS, del 26 febbraio 2010 adottato ai  sensi  dell’art.  8
del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  che
definisce le modalita’ per la predisposizione  e  l’invio  telematico
dei dati delle certificazioni di malattia all’INPS per il tramite del
Sistema di accoglienza centrale (SAC), reso disponibile dal Ministero
dell’economia e delle finanze.
  In tale contesto normativo, la presente circolare  intende  fornire
alcune   indicazioni   operative   per   l’attuazione   delle   nuove
disposizioni.
  Nell’evidenziare i notevoli vantaggi  per  i  lavoratori,  che  non
dovranno piu’ provvedere, entro i due  giorni  lavorativi  successivi
all’inizio della malattia, ad  inviare  tramite  raccomandata  a/r  o
recapitare le attestazioni di malattia alle proprie  amministrazioni,
con la presente circolare si intende:
    dare informazioni ai medici sulle modalita’ con cui devono essere
effettuate la compilazione e l’invio della predetta certificazione;
    dare informazione ai lavoratori del settore pubblico circa  oneri
e vantaggi della nuova procedura;
    descrivere gli adempimenti delle amministrazioni per la  corretta
ricezione  delle  attestazioni  di   malattia   trasmessi   per   via
telematica;
    individuare  un  periodo  transitorio,  durante  il  quale  sara’
possibile per i medici utilizzare ancora il certificato  cartaceo  in
alternativa a quello redatto e inviato con modalita’ telematiche;
    fornire informazioni circa le sanzioni previste  nel  nuovo  art.
55-septies del decreto legislativo n. 165 del 2001.
  Il certificato e l’attestato di  malattia  (intendendosi  con  tale
ultima espressione il certificato che non  contiene  l’esplicitazione
della diagnosi in osservanza alla normativa in materia di  protezione
dei dati personali) sono redatti secondo il fac-simile  di  cui  agli
allegati A e B del citato decreto del Ministero della salute  del  26
febbraio 2010.
1. Soggetti tenuti alla trasmissione telematica.
  Ai sensi dell’art. 55-septies citato, sono tenuti ad effettuare  la
trasmissione telematica dei certificati i seguenti soggetti:
    i medici dipendenti del SSN;
    i medici in regime di convenzione con il SSN.
  Tutte le pubbliche amministrazioni devono  adottare  le  iniziative
necessarie per ricevere le certificazioni e provvedere ai conseguenti
adempimenti.
2. Sistema di trasmissione dei certificati di malattia.
  Tramite il Sistema di accoglienza centrale (SAC), reso  disponibile
dal Ministero dell’economia e  delle  finanze,  ai  sensi  di  quanto
previsto dal decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  26
marzo 2008, sara’ possibile per i medici effettuare le operazioni  di
predisposizione e  invio  telematico  dei  certificati  di  malattia,
nonche’ le operazioni di annullamento o rettifica di certificati gia’
inviati.
  Il medico curante potra’ usufruire dei servizi erogati dal  SAC  in
modalita’ multicanale, in particolare, secondo le seguenti modalita’:
    a) il  medico  potra’  utilizzare  il  proprio  sistema  software
gestionale,  opportunamente  integrato  a  cura  del  fornitore   del
software medesimo con le funzionalita’ necessarie, al fine  di  poter
usufruire dei servizi erogati dal SAC per effettuare le operazioni di
predisposizione e invio telematico dei certificati  di  malattia,  le
operazioni di annullamento o rettifica di certificati  gia’  inviati,
nonche’ le operazioni di stampa della copia cartacea dei  certificati
e dei relativi attestati. Le specifiche tecniche dei servizi  erogati
dal SAC in modalita’ web services  sono  rese  disponibili  sui  siti
internet del Ministero dell’economia e  delle  finanze  e  dell’INPS,
secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio  dei
Ministri 26 marzo 2008;
    b)  il  medico  curante  potra’  procedere  alle  operazioni   di
predisposizione e di invio dei dati dei certificati di malattia, alle
operazioni di rettifica e annullamento di certificati  gia’  inviati,
nonche’  alle  operazioni  di  stampa  della   copia   cartacea   del
certificato di malattia  e  dell’attestato  di  malattia,  attraverso
apposito sistema WEB. Il sistema WEB  consentira’  anche  di  inviare
copia in formato pdf del certificato di malattia e dell’attestato  di
malattia alla casella  di  posta  elettronica,  certificata  o  meno,
indicata dal lavoratore, nonche’ di inviare al  numero  di  cellulare
indicato  del  lavoratore  un  SMS  contenente  i   dati   essenziali
dell’attestato di malattia  (protocollo,  data  di  rilascio,  durata
della prognosi, nome e cognome del lavoratore,  nome  e  cognome  del
medico). L’accesso al sistema WEB e’ possibile  attraverso  link  che
saranno pubblicati anche sui siti del  Ministero  della  salute,  del
Ministero dell’economia  e  delle  finanze  e  dell’INPS.  I  servizi
erogati tramite  sistema  WEB  garantiscono  i  medesimi  livelli  di
sicurezza di quelli erogati tramite web services;
    c) potranno essere resi disponibili ulteriori canali per accedere
ai servizi erogati dal  SAC,  quali,  ad  esempio,  sistemi  di  call
center, anche basati su risponditori automatici. La disponibilita’ di
tali ulteriori canali e le relative modalita’  di  fruizione  saranno
comunicate  attraverso  i  siti  del  Ministero  della  salute,   del
Ministero dell’economia e delle finanze e dell’INPS.
  Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  26
marzo 2008, inoltre, alcune regioni stanno predisponendo  Sistemi  di
accoglienza regionali (SAR)  che,  una  volta  operativi,  forniranno
direttamente ai medici che operano nell’ambito  regionale  i  servizi
necessari per effettuare le operazioni  di  predisposizione  e  invio
telematico dei certificati di malattia e  cureranno  l’inoltro  degli
stessi al SAC.
3. Utilizzo del sistema da parte del medico.
  Per poter accedere ai servizi  erogati  dal  SAC,  il  medico  deve
disporre di apposite credenziali di accesso (costituite da un  codice
identificativo e da un PINCODE) rese  disponibili  secondo  modalita’
che saranno comunicate sui siti internet del Ministero  dell’economia
e delle finanze e dell’INPS.
  Una volta completata la procedura di compilazione e  di  invio  del
certificato di malattia all’INPS, utilizzando una delle modalita’  di
cui al paragrafo 2, il medico rilascia al lavoratore  copia  cartacea
del  certificato  e  dell’attestato  di  malattia  ovvero,  anche  in
alternativa, inoltra alla casella di posta  elettronica  o  di  posta
elettronica certificata del lavoratore una copia di tali documenti in
formato pdf.
  In caso di impossibilita’ da parte del medico  di  provvedere  alla
stampa di copia cartacea del certificato e dell’attestato di malattia
ovvero di inoltro alla  casella  di  posta  elettronica  o  di  posta
elettronica certificata del lavoratore di una copia di tali documenti
in  formato  pdf,  il  medico  provvede  comunque  a  comunicare   al
lavoratore il numero di protocollo univoco del certificato emesso.  A
tale fine il medico potra’ inviare al numero  di  cellulare  indicato
del lavoratore un SMS contenente i dati essenziali dell’attestato  di
malattia (protocollo, data di rilascio, durata della prognosi, nome e
cognome del lavoratore, nome e cognome del  medico),  utilizzando  le
funzionalita’ messe a disposizione dal SAC (lettera b  del  paragrafo
2).
  In caso di indisponibilita’ dei servizi erogati dal SAC, di cui  al
paragrafo 2, il medico rilascia al lavoratore il certificato in forma
cartacea.
4. Oneri e vantaggi per il lavoratore.
  E’ cura del lavoratore fornire nel corso  della  visita  al  medico
curante o  alla  struttura  sanitaria  pubblica  la  propria  tessera
sanitaria, da cui si desume il codice fiscale.
  Il lavoratore deve dichiarare al  medico  di  lavorare  presso  una
delle pubbliche amministrazioni di  cui  all’art.  1,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 165  del  2001  e  deve  fornire  allo  stesso
l’indirizzo di reperibilita’ da inserire nel certificato, se  diverso
da  quello  di  residenza  (o  domicilio  abituale)   in   precedenza
comunicato all’amministrazione.
  Il  lavoratore  puo’  chiedere  al  medico   copia   cartacea   del
certificato  e  dell’attestato  di   malattia,   ovvero,   anche   in
alternativa, puo’ chiedere al medico di inviare  copia  degli  stessi
alla  propria  casella  di  posta  elettronica  o  posta  elettronica
certificata.
  In caso di impossibilita’ da parte del medico  di  provvedere  alla
stampa di copia cartacea del certificato e dell’attestato di malattia
ovvero di inoltro alla  casella  di  posta  elettronica  o  di  posta
elettronica certificata del lavoratore di una copia di tali documenti
in formato pdf, il lavoratore deve richiedere al medico il numero  di
protocollo identificativo del certificato emesso.
  L’invio telematico effettuato dal  medico  soddisfa  l’obbligo  del
lavoratore  di  recapitare  l’attestazione  di  malattia  ovvero   di
trasmetterla tramite raccomandata a/r  alla  propria  amministrazione
entro due giorni lavorativi  successivi  all’inizio  della  malattia,
fermo restando l’obbligo di quest’ultimo di segnalare tempestivamente
la propria assenza e l’indirizzo di  reperibilita’,  qualora  diverso
dalla residenza  o  domicilio  abituale,  all’amministrazione  per  i
successivi controlli medico fiscali.
  L’INPS  mette  immediatamente  a  disposizione  dei  lavoratori  le
attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti. Tramite il
proprio codice fiscale e il numero di protocollo del  certificato  ad
esso rilasciato, il lavoratore potra’ infatti  accedere  direttamente
al sistema I.N.P.S. per visualizzare il relativo attestato.
5. Trasmissione     dell’attestato     di     malattia      dall’INPS
  all’amministrazione   del   lavoratore    e    adempimenti    delle
  amministrazioni.
  L’INPS mette a disposizione dei datori di lavoro le attestazioni di
malattia  relative  ai  certificati  ricevuti,  secondo  le  seguenti
modalita’:
    a) mediante accesso diretto  al  sistema  INPS  tramite  apposite
credenziali che sono rese disponibili dall’INPS medesimo: entro venti
giorni dalla data della  presente  circolare,  il  datore  di  lavoro
pubblico  dovra’  richiedere  all’INPS  le  apposite  credenziali  di
accesso secondo le modalita’ comunicate dall’INPS medesimo tramite il
proprio sito istituzionale;
    b) mediante invio alla casella di posta  elettronica  certificata
indicata dal datore di lavoro: il  datore  di  lavoro  pubblico  deve
comunicare il proprio  indirizzo  di  casella  di  posta  elettronica
certificata all’istituto nazionale di previdenza (INPS o INPDAP)  che
gestisce la posizione assicurativa dei propri dipendenti  (ovvero  ad
entrambi nel caso in cui la singola amministrazione abbia  dipendenti
iscritti sia all’INPS che all’INPDAP), secondo tempi e modalita’ rese
note dall’INPS e dall’INPDAP tramite i rispettivi siti istituzionali.
  Previo assenso da parte del lavoratore, il datore di lavoro  dovra’
inoltrare alla casella di posta elettronica nominativa,  ovvero  alla
casella  di  posta  elettronica   certificata   CEC-PAC,   rilasciata
dall’amministrazione  al  lavoratore  medesimo,  gli   attestati   di
malattia ad esso relativi entro 24 ore dalla ricezione.
6. Tempi di attuazione e sanzioni per l’inosservanza  degli  obblighi
  di trasmissione per via telematica della certificazione medica.
  Al fine di garantire l’effettivo adempimento della trasmissione per
via telematica dei certificati, considerati i notevoli  vantaggi  che
derivano dall’applicazione del sistema in termini di economicita’  ed
efficienza,  il  decreto   legislativo   ha   introdotto   specifiche
disposizioni  a  carattere  sanzionatorio.   In   proposito,   l’art.
55-septies, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede:
«L’inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica come  sopra
descritti  costituisce  illecito   disciplinare   e,   in   caso   di
reiterazione,   comporta   il   licenziamento   o,   per   i   medici
convenzionati, la decadenza dalla convenzione  in  modo  inderogabile
dai contratti o accordi collettivi».
  Per assicurare un’applicazione omogenea della normativa, si ritiene
opportuno precisare i tempi e le modalita’ di  attuazione  del  nuovo
sistema, tenuto conto dell’esigenza di una sua introduzione  graduale
ed uniforme sul territorio nazionale.
  A decorrere dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione del decreto
del Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e con  il  Ministero  dell’economia  e  delle
finanze 26 febbraio 2010 nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana,  il  medico  curante  procede,  in  via  telematica,   alle
operazioni di predisposizione e di invio dei dati dei certificati  di
malattia, alle operazioni di rettifica e annullamento di  certificati
gia’ inviati, secondo le modalita’ di cui al paragrafo n. 2.
  Per  i  tre  3  mesi  successivi  alla  pubblicazione  del  decreto
interministeriale di  cui  al  periodo  precedente,  e’  riconosciuta
comunque la possibilita’ per  il  medico  di  procedere  al  rilascio
cartaceo dei certificati, secondo le modalita’ attualmente vigenti.
  Al termine del suddetto periodo  transitorio,  ovvero  dei  3  mesi
dalla predetta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale,  la  trasmissione
e’ effettuata esclusivamente per via telematica.
  Per  verificare  la   corretta   funzionalita’   del   sistema   ed
eventualmente operare interventi di messa a punto dello  stesso,  nel
mese successivo allo scadere del periodo transitorio, per  la  durata
di un mese, sara’ attuato un collaudo generale del  sistema,  secondo
modalita’ definite d’intesa con il Ministero della salute  e  con  il
Ministero   dell’economia   e   delle   finanze,   nonche’   con   la
partecipazione di tutti i soggetti coinvolti.
  La  responsabilita’  per  mancata   trasmissione   telematica   del
certificato con l’eventuale irrogazione delle  sanzioni  connesse  si
configura solo  all’esito  dei  periodi  transitorio  e  di  collaudo
(complessivamente per un periodo pari a 4 mesi). Sono fatte salve  le
eventuali fattispecie derogatorie, limitate nel tempo  e  riferite  a
specifiche aree territoriali, a carattere eccezionale, da individuare
con  decreto  del   Ministro   della   pubblica   amministrazione   e
l’innovazione, d’intesa  con  il  Ministro  della  salute  e  con  il
Ministro dell’economia e delle finanze, per le quali continua  a  non
essere operativo il regime sanzionatorio per il periodo indicato  nel
citato decreto.
  Le fattispecie  di  illecito  disciplinare  riguardano  i  soggetti
tenuti alla trasmissione telematica come indicati  nel  paragrafo  1,
con la precisazione che nei confronti dei medici convenzionati  viene
in rilievo la responsabilita’ convenzionale regolata  negli  appositi
accordi.
  Premesso che nell’art. 55-septies, comma 4, sono  gia’  individuate
la struttura dell’illecito,  le  condotte  sanzionate,  l’ipotesi  di
reiterazione, la sanzione del licenziamento ovvero, per i  medici  in
rapporto convenzionale con le ASL, della decadenza dalla convenzione,
rimane  salva  la  possibilita’  per  gli  accordi  ed  i   contratti
collettivi  di  introdurre  eventuali  disposizioni  integrative  nei
limiti  della   norma   primaria   espressamente   qualificata   come
inderogabile.
  Organi competenti ad irrogare  le  sanzioni  sono  le  ASL  da  cui
dipendono i medici o con le  quali  i  medici  sono  in  rapporto  di
convenzione  (in  questo  secondo  caso,  su  proposta  del  collegio
arbitrale).
  Le amministrazioni che, in qualita’ di datori  di  lavoro,  abbiano
conoscenza della violazione delle norme  relative  alla  trasmissione
telematica  dei  certificati  di  malattia  e,  senza  corrispondente
trasmissione telematica da parte dell’INPS, ricevano  dal  dipendente
un attestato di malattia in forma cartacea, sono tenute  a  segnalare
tale anomalia alla ASL di riferimento entro 48  ore  dal  ricevimento
dello stesso, inviando apposita comunicazione alla casella  di  posta
elettronica certificata dell’azienda di riferimento  del  medico.  Le
ASL,  per  i  successivi  adempimenti  di  competenza   e   ai   fini
dell’accertamento  della  reiterazione,  possono  acquisire  elementi
informativi anche dall’INPS.
  Con   riferimento   alla   struttura   dell’illecito   disciplinare
ascrivibile ai soggetti  destinatari  degli  adempimenti,  l’elemento
materiale dell’inosservanza degli obblighi di  trasmissione  per  via
telematica va  ravvisato  in  una  condotta  attiva,  e  cioe’  nella
violazione delle prescrizioni (invio a  soggetto  diverso,  invio  in
forma cartacea, invio di  informazioni  incomplete  o  errate,  invio
della certificazione con ingiustificato ritardo), ovvero nella totale
omissione degli adempimenti richiesti (mancato invio).
  Sotto il profilo  soggettivo,  la  colpa,  secondo  i  tradizionali
canoni  dell’imperizia,  della  negligenza  e   dell’imprudenza,   va
verificata anche in relazione alla disponibilita’ e al  funzionamento
dei mezzi telematici richiesti.
  Costituisce, ad esempio, ipotesi  di  inesigibilita’  e  quindi  di
insussistenza  dell’illecito  disciplinare,  l’invio  non  tempestivo
della  certificazione  medica  per  temporanea   interruzione   della
connessione internet.
  In concreto, nell’irrogazione della sanzione si  deve  tener  conto
della gravita’ della violazione o omissione, nonche’ del grado  della
colpa in concreto accertate ed ascrivibili al soggetto obbligato, nel
rispetto dei principi di proporzionalita’ e adeguatezza tra  illecito
e sanzione.
  Si chiarisce, con riferimento alla reiterazione,  che  la  sanzione
piu’ grave del licenziamento  per  il  dipendente  pubblico  o  della
decadenza dalla convenzione per il medico convenzionato  puo’  essere
comminata solo in caso di recidiva, ovvero in sede di irrogazione  di
una nuova sanzione a  carico  di  soggetto  gia’  sanzionato  per  la
violazione dell’obbligo di trasmissione telematica dei certificati.
7. Raccomandazioni finali.
  Si  invitano  le  amministrazioni   destinatarie   della   presente
circolare a voler portare a conoscenza il contenuto della  stessa  ai
propri dipendenti.
  In particolar modo  si  chiede  al  Ministero  della  salute,  alle
regioni e province autonome, alle aziende  sanitarie  e  agli  ordini
professionali di riferimento di volerne dare  diffusione  presso  gli
esercenti la professione medica.
    Roma, 11 marzo 2010
 
                                        Il Ministro per la pubblica  
                                      amministrazione e l’innovazione
                                                   Brunetta          
 
Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2010
Ministeri istituzionali –  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 4, foglio n. 238

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