Ancora sul Decreto 17 dicembre 2009 – Sistema SISTRI –applicabilità ai medici ed odontoiatri

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Ancora sul Decreto 17 dicembre 2009 – Sistema SISTRI –applicabilità ai medici ed odontoiatri

Facendo seguito a precedente articolo in merito all’applicazione ai professionisti medici ed odontoiatri del Decreto del 17 dicembre 2009 “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’art.189 del D.Lgs.152/2006 e dell’art.14 — bis del D.L.78/2009 convertito con modificazioni dalla Legge 102/2009” e ad osservazioni inviate alla Federazione da alcuni consulenti concernenti i soggetti obbligati ad iscriversi al sistema suddetto la FNOMCeO ci comunica quanto segue:
L’art.189, comma 3, del D.Lgs.152/2006 individua le categorie di soggetti obbligati ad iscriversi al sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti denominato SISTRI istituito con il decreto su menzionato.
Tra i soggetti obbligati sono individuati, oltre a quelli indicati nella precedente comunicazione FNOMCeO, anche i produttori iniziali di rifiuti pericolosi quando gli stessi siano costituiti in forma di impresa o di ente.
E’ necessario chiarire a questo proposito che nel momento in cui l’attività professionale del medico e dell’odontoiatra viene esercitata in un forma societaria non è la persona fisica che deve aderire al sistema SISTRI bensì la persona giuridica presso la quale esercita l’attività il singolo professionista.
L’attività di coordinamento ed indirizzo esercitata dalla Federazione è indirizzata nei confronti degli Ordini provinciali e dei medici ed odontoiatri iscritti agli albi qualora si presentino problematiche legate all’esercizio dell’attività dei singoli professionisti.
Ciò considerato l’ente o l’impresa esulano dal contesto degli interlocutori dell’organo FNOMCeO e per tale ragione la precedente comunicazione non ha evidenziato tale categoria di soggetti.
Per quanto riguarda i soggetti che possono aderire al sistema SISTRI su base volontaria i medici e gli odontoiatri non risultano essere ricompresi così come evidenziato nelle Linee guida sul sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti prodotto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Il nuovo sistema di tracciamento digitale dei rifiuti comporta comunque delle ricadute sugli adempimenti dei professionisti così come evidenziato nell’art.6 del Decreto 17 dicembre 2009 del Ministero dell’Ambiente rispetto alle modalità di comunicazione e conservazione dei dati.
I medici ed odontoiatri dovranno fornire al delegato dell’impresa di trasporto i dati necessari alla compilazione della Scheda Sistri — Area Movimentazione; una copia della scheda firmata dal produttore viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto mentre altra copia rimane presso il produttore che deve conservarla per 5 anni.
Il gestore dell’impianto di recupero o smaltimento trasmetterà al produttore dei rifiuti copia della scheda SISTRI completa della presa in carico del rifiuto pericoloso attestante l’assolvimento delle responsabilità da parte di tutti i soggetti interessati

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