Elenchi provinciali medici competenti e relativo allineamento con l’elenco nazionale

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Elenchi provinciali medici competenti e relativo allineamento con l’elenco nazionale

Riceviamo dalla F.N.O.M.C.&O. e pubblichiamo per eventuali interessati:

Cari Presidenti,
facendo seguito alla Comunicazione n. 46, del 30 novembre 2009, si rende noto che il Comitato Centrale di questa Federazione, riunitosi in data 8 gennaio 2010, ha approvato la proposta di intesa concordata con il Ministero della Salute in materia di allineamento tra l’elenco nazionale dei medici competenti e i relativi elenchi provinciali dei medici competenti.
Nella fattispecie in data 14 dicembre 2009 la FNOMCeO ha avuto un incontro al Ministero della Salute con il Dott. Marano, Direttore della Prevenzione Sanitaria, sul tema degli elenchi dei medici competenti del lavoro.
Il Dott. Marano ha chiesto agli Ordini di continuare a tenere i propri elenchi, effettuando la verifica dei titoli, che il Ministero non è in condizione di effettuare. Per gli elenchi in essere il Ministero ha manifestato la disponibilità a fornire online i propri elenchi con l’indicazione dell’Ordine di appartenenza in modo da procedere all’allineamento e alla verifica degli stessi.
D’altra parte però il Dott. Marano ha rilevato che dovrebbero essere proprio gli Ordini per il futuro a ricevere le autocertificazioni dei medici e espletare le opportune verifiche dei requisiti e dei titoli autocertificati per poi trasmetterle al Ministero della Salute per la formazione dell’elenco nazionale. Tale richiesta deriva anche da una interpretazione dell’ad. 2, comma 2, del decreto 4 marzo 2009 recante “Istituzione dell’elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro”che attribuisce agli Ordini provinciali un ruolo di verifica dell’assolvimento da parte dei medici competenti dei requisiti formativi di cui all’ad. 38, comma 3, del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.
Per quanto riguarda i corsi di formazione per abilitare alla funzione di medico competente i medici specialisti in medicina legale e in igiene e medicina preventiva, non esercenti tale attività alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 81, il Dott. Marano ci ha comunicato che i corsi, che la legge prevede essere effettuati in ambito universitario (art. 38, comma 2, D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni), sono già stati concordati con le società scientifiche di competenza e attendono l’approvazione del CUN.
Inoltre secondo il Ministero gli specialisti in medicina legale e gli specialisti in igiene e medicina preventiva, non esercenti l’attività di medico competente alla data dell’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni, non possono nelle more dell’attivazione dei previsti corsi universitari, esercitare l’attività di medico competente. Ciò é materia già oggetto di contenzioso e contrasta con quanto sostenuto dalla Federazione con argomentazioni di cui si conferma la validità.
In ordine alla disposizione di cui all’art. 38, comma 3, del D.Lgs. 81/08, che stabilisce per lo svolgimento delle funzioni di medico competente la necessità di partecipare al programma di educazione continua in medicina a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del decreto legislativo sopracitato, il Ministero della Salute si trova concorde con l’interpretazione data dalla FNOMCeO che il triennio formativo da prendere in considerazione sia il 2011-2013.
Per quanto attiene ai corsi ECM nella disciplina specifica, da frequentare a partire dal triennio 2011-2013, per mantenere la possibilità di effettuare l’attività di medico competente, la FNOMCeO ha fatto presente come richiedere l’obbligatorietà dell’ECM da parte di uno specialista che svolge attività libero professionale rappresenti un’importante innovazione. Pertanto ha significato, anche per ragioni di equità di accesso alla formazione, l’inopportunità di lasciare tali corsi al libero mercato e fatto presente che gli Ordini potrebbero, in accordo con società scientifiche e asl, gestire dei corsi eventualmente predisposti sulla base di un format nazionale. Il Dott. Marano ha manifestato interesse e consigliato di richiedere l’apertura di un tavolo su tale tematica con la Direzione Generale delle professioni sanitarie.
Il Ministero ha poi confermato che i crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore del 70 per cento del totale nella disciplina della medicina del lavoro.
Per quanto attiene al riconoscimento delle specialità affini il Dott. Marano ha detto essere tale materia di competenza della Direzione Generale delle professioni sanitarie, cui sarà opportuno rivolgersi per ogni chiarimento e condivisione.
Con riferimento allo svolgimento delle funzioni di medico competente da parte dei medici appartenenti al ruolo dei sanitari delle Forze Armate compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza il Dott. Marano ha sottolineato che essi dovranno comunque presentare l’attestazione del proprio corpo di appartenenza comprovante l’espletamento di attività di medico nel settore del lavoro per un periodo di almeno quattro anni.
Pertanto, stante quanto suesposto, nell’invitare gli Ordini provinciali a tenere i relativi elenchi al fine di svolgere una funzione di certazione, si sottolinea che ulteriori contatti con il Ministero della Salute saranno necessari al fine di determinare una tempistica di attuazione di tale intesa.
Cordiali saluti
Il Presidente
Dott. Amedeo Bianco

Leggi la comunicazione della F.N.O.M.C.&O. n° 46 del 30/11/2009

Consulta l’elenco nazionale dei Medici Competenti

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